I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente Statuto si definiscono la denominazione e la sede, la rappresentanza legale, l’aspetto del timbro dell’Associazione (in seguito: Comunità, n.d.t.) il campo d’attività conformemente ai fini, i fini, le attività con cui essi si conseguono, le attività economiche conformi alla legge, la pubblicità del lavoro e la maniera di attuarla, le condizioni e le modalità di iscrizione e di cancellazione dei soci, i diritti, gli obblighi, le responsabilità e le responsabilità disciplinari dei soci, le modalità si amministrazione dell’elenco dei soci, gli organi della Comunità, la loro composizione e le modalità di convocare le riunioni, le loro elezioni e la revoca, le competenze, l’esercizio del potere decisionale la durata della carica, le modalità di convocare l’Assemblea in caso di scadenza della carica, le elezioni e la revoca del liquidatore della Comunità, la cessazione dell’attività della Comunità, il patrimonio, le modalità di acquisizione e di impiego dei beni, la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della Comunità, le modalità di soluzione delle controversie e dei conflitti d’interesse all’interno della Comunità ed altre questioni importanti per la Comunità.
Articolo 2
La Comunità degli Italiani di Fiume è un’associazione di cittadini non governativa senza fini di lucro che opera in base ai principi di autonomia e di ordinamento democratico, la sua attività è pubblica, senza fini di lucro, partecipa liberamente alla vita pubblica.
La Comunità è persona giuridica ed è iscritta nel Registro delle associazioni presso l’Ufficio dell’amministrazione statale della Regione litoraneo-montana.
II – DENOMINAZIONE E SEDE
Articolo 3
La denominazione della Comunità è: COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI FIUME – ZAJEDNICA TALIJANA RIJEKA. La denominazione abbreviata della Comunità è: CI FIUME – ZT Rijeka.
La sede della Comunità è a Fiume in via Uljarska n° 1.
L’Assemblea decide sul cambiamento della sede.
La Comunità opera prevalentemente sul territorio della Città di Fiume, della Regione litoraneo-montana e su tutto il territorio della Repubblica di Croazia. Al fine di realizzare gli obiettivi per cui è stata fondata, laComunità può svolgere le proprie attività pure oltre i confini della Repubblica di Croazia, conformemente all’ordinamento giuridico del Paese in questione.
III – RAPPRESENTANZA LEGALE
Articolo 4
La Comunità viene legalmente rappresentata dal suo Presidente.
IV – TIMBRO DELLA COMUNITÀ
Articolo 5
La Comunità ha il proprio timbro rotondo del diametro di 32 mm. con la dicitura COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI FIUME – ZAJEDNICA TALIJANA RIJEKA.
Al centro del timbro si trova l’acquila bicipite..
V – SIMBOLI DELLA COMUNITÀ
Articolo 6
La Comunità ha come propri simboli la bandiera dell’Unione Italiana, la propria bandiera e lo stemma. La bandiera della Comunità è tricolore, di color amaranto, giallo e blu, dall’alto verso il basso. Lo stemma è di forma ovale. Sul bordo superiore è incisa la scritta: Comunità degli Italiani di Fiume, mentre su quello inferiore: Zajednica Talijana Rijeka. Al centro è raffigurata un’aquila bicipite, alla sua base si trova un nastro tricolore italiano.
VI – FINI, CAMPO D’ATTIVITÀ, DESTINATARI, ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ
Articolo 7 – Finalità della Comunità
La Comunità opera al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
– conseguire i massimi gradi di tutela della minoranza nazionale italiana previsti dagli standard europei e in conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, ai Trattati, sottoscritti e ratificati, tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Italiana,
– affermare il ruolo e garantire una rappresentanza adeguata della Comunità negli organi dell’Unione Italiana,
– affermare il ruolo e garantire una rappresentanza adeguata della Comunità nazionale italiana negli organi di gestione e autogestione locale della Città di Fiume e della Regione litoraneo-montana,
– incrementare ed affermare la minoranza nazionale italiana nella vita pubblica, culturale, economica e sociale della città in quanto componente etnica autoctona della stessa,
– salvaguardare e curare le specifiche peculiarità della storia, della lingua, della cultura, del dialetto e dell’arte degli Italiani a Fiume,
– mantenere un rapporto costante con gli esuli e le loro associazioni,
– mantenere rapporti con associazioni affini sia a livello locale che con i Paesi vicini,
– affermare lo spirito della multiculturalità e del plurilinguismo.
Articolo 8 – Campi di attività e scopi
I campi di attività e gli scopi della Comunità sono:
– 4. L’economia
– 6. La cultura e l’arte
– 7. I diritti umani
– 9. L’istruzione, la scienza e la ricerca
Articolo 9 – Membri, soci e fruitori verso cui la Comunità si volge
Membri, soci e fruitori verso cui la Comunità si volge:
– 037 Minoranze nazionali
Articolo 10 – Attività con cui si realizzano le finalità della Comunità
Ai fini di realizzare le finalità, la Comunità svolge le seguenti attività:
– collabora con gli organi del potere, con i partiti, con le istituzioni, con le associazioni e i soggetti economici in merito alle questioni di vitale importanza per gli Italiani di Fiume e per gli esuli,
– organizza attività atte a coordinare i rapporti con l’Unione Italiana, con altre Comunità degli Italiani, con le istituzioni e gli enti della Comunità Nazionale Italiana e con i rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana negli organi politici ed amministrativi,
– fa conoscere ai propri membri le norme giuridiche che si riferiscono ai cittadini di nazionalità italiana,
– raduna i suoi soci,
– agisce ai fini di far rispettare e realizzare suddette norme giuridiche e ottenere un’adeguata rappresentanza dei membri della Comunità negli organi della gestione e dell’autogestione locale,
– collabora con il Comites e con i Consigli della Minoranza Nazionale Italiana della Città di Fiume e della Regione litoraneo-montana,
– segue l’attività degli organi e delle istituzioni competenti ai fini di tutelare le necessità dei cittadini di nazionalità italiana a Fiume e nella Regione litoraneo-montana,
– organizza riunioni, attività e manifestazioni culturali, artistiche, di arte drammatica e musicali, spettacoli e rassegne,
– sviluppa e diffonde la conoscenza della lingua e della cultura italiane dei suoi membri con corsi, conferenze, arricchendo la biblioteca di volumi, presentando libri ecc.,
– realizza corsi di lingua, letteratura e cultura italiane,
– svolge attività editoriale in conformità alla legge ed alle finalità previste dal presente Statuto,
– organizza manifestazioni artistico-culturali, umanitarie, ricreative, sportive e religiose,
– organizza viaggi istruttivi, culturali e ricreativi,
– organizza consultazioni, conferenze, seminari, tribune, convegni ecc. relativi alle finalità previste dal presente Statuto,
– organizza eventi dedicati particolarmente ai bambini, ai giovani ed agli appartenenti alla terza età,
– organizza attività nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca,
– organizza ed allestisce mostre, mostre-vendita, spettacoli ed ex-tempore,
– offre ai suoi soci assistenza legale e consultazioni,
– collabora con le altre Associazioni,
– collabora con organi, istituzioni, enti, associazioni, organizzazioni, società e con la società civile della Nazione Madre,
– altro, qualora necessiti, in conformità alle leggi vigenti.
VII – ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA COMUNITÀ
Articolo 11
La Comunità svolge le proprie attività economiche in conformità a specifiche disposizioni ed alle finalità previste dal presente Statuto.
Articolo 12
Nella Comunità operano un caffè-bar sociale e la “Scuola Modello” (che organizza e volge corsi di lingua italiana). La loro gestione viene affidata a quel socio della Comunità che soddisfi le condizioni previste dalla legge per questo tipo di attività. Su proposta del Comitato Esecutivo e con approvazione dell’Assemblea, la gestione del bar sociale può venir affidata a terzi, a condizione che siano soci della Comunità, tramite pubblica gara d’appalto, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
VIII – LA PUBBLICITÀ DELL’ATTIVITÀ
Articolo 13
L’operato della Comunità è pubblico.
La pubblicità dell’attività viene garantita e si realizza:
– informando i soci a tempo debito e con notizie reali,
– con comunicati pubblici.
I soci dell’Associazione hanno il diritto alla completa informazione sull’operato di tutti gli organismi dell’Associazione, su tutte le attività, su tutti i documenti e atti sottoscritti e su tutte le transazioni finanziarie effettuate.
I soci vengono informati debitamente tramite le riunioni pubbliche degli organi della Comunità, la pubblicazione e l’accessibilità degli ordini del giorno delle riunioni, le risposte degli organi competenti alle questioni dei soci, la disponibilità dei mezzi d’informazione, la pubblicazione delle conclusioni e decisioni dell’Assemblea, del Comitato Esecutivo e degli altri organi.
I rappresentanti dei mass media possono presenziare alle riunioni degli organi della Comunità (ad eccezion fatta per le sedute del Giurì d’onore) e informare l’opinione pubblica in merito all’operato degli organi in questione, eccetto nei casi in cui tali organi decidano diversamente.
I lavori della Comunità sono resi pubblici pure dall’informazione data agli organi competenti dell’autogestione locale, relativa allo svolgimento delle riunioni.
IX – MEMBRI, FORME E MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE
Articolo 14 – Tipi di associazione
La Comunità ha soci effettivi, nominali, sostenitori e onorari.
I soci effettivi della Comunità sono allo stesso tempo soci dell’Unione Italiana.
Nell’ambito della Comunità i soci effettivi realizzano i diritti stabiliti dal presente Statuto, mentre nell’Unione Italiana realizzano i diritti e le funzioni di interesse comune per la Comunità Nazionale Italiana previste dallo Statuto dell’Unione Italiana.
Possono associarsi all’Associazione anche le persone giuridiche tramite il rappresentante autorizzato. In merito alla loro associazione delibera il Comitato Esecutivo. Le persone giuridiche non possono essere soci ordinari dell’Associazione.
Articolo 15 – L’evidenza dei soci
La Comunità tiene l’evidenza dei soci.
Il Presidente del Comitato Esecutivo è responsabile dell’evidenza dei soci e del suo aggiornamento.
L’evidenza dei soci può esser fatta in forma elettronica o in altra maniera adeguata. Comprende obbligatoriamente i seguenti dati: nome e cognome (denominazione), CIP, cittadinanza, data di nascita, data di iscrizione, categoria di associazione, data di cessazione dello status di socio, indirizzo di residenza, numero di telefono, eventualmente indirizzo di posta elettronica, ed altro.
L’elenco dei soci è disponibile alla visione di tutti gli associati ed agli organi competenti, su loro richiesta.
Articolo 16 – Definizione di socio
Sono soci effettivi della Comunità tutti i cittadini della Repubblica di Croazia che hanno la residenza sul territorio di competenza della Comunità e che presentano richiesta di adesione dichiarando per iscritto di essere “di nazionalità italiana” e/o “di madrelingua e di cultura italiane” accettando di rispettare il presente Statuto e i principi programmatici della Comunità.
I cittadini stranieri con residenza permanente nella Repubblica di Croazia possono diventare soci effettivi della Comunità se soddisfano le condizioni previste dal comma precedente.
I soci effettivi della Comunità godono del diritto elettorale attivo e passivo.
I soci effettivi cittadini stranieri godono degli stessi diritti dei soci effettivi cittadini della Repubblica di Croazia.
Il Comitato Esecutivo delibera l’accettazione del socio ordinario.
Possono essere soci nominali i cittadini minorenni di nazionalità italiana o di madrelingua e cultura italiane come tutti gli alunni delle scuole con lingua d’insegnamento italiana.
Il minore viene iscritto alla Comunità dal rappresentante legale o per il tramite della scuola ed accetta, con l’associazione, lo Statuto della Comunità.
Può divenire socio onorario la persona di maggiore età oppure la persona giuridica a cui la Comunità riconosce particolari meriti o ancora la persona che con la sua attività e il suo impegno contribuisce allo sviluppo o accresce la reputazione della Comunità.
Può divenire socio sostenitore la persona di maggiore età oppure la persona giuridica che, indipendentemente dall’appartenenza nazionale e linguistica desidera contribuire alla realizzazione delle finalità previste dal presente Statuto.
Il Comitato Esecutivo delibera sull’accettazione del socio nominale, onorario e sostenitore.
Articolo 17 – Diritti e doveri dei soci
Il socio effettivo della Comunità gode dei seguenti diritti:
– elegge e vine eletto in tutti gli organi della Comunità,
– partecipa alle attività della Comunità,
– esprime pareri in merito alle attività della Comunità e dei suoi organi,
– viene informato in merito alle attività della Comunità e dei suoi organi,
– presenta istanze alla Commissione di controllo, al Comitato Esecutivo o all’Assemblea della Comunità in merito al mancato rispetto delle disposizioni dello Statuto o scorrettezze nell’attuazione delle delibere degli organi della Comunità,
– presenta valutazioni critiche sull’operato di singoli soci o organi della Comunità.
I soci nominali, onorari e sostenitori hanno il diritto di esprimere il proprio parere in merito alle attività della Comunità e dei suoi organi.
Il socio effettivo della Comunità ha il dovere di: :
– attenersi alle disposizioni del presente Statuto,
– rispettare le finalità e i compiti della Comunità,
– sostenere le delibere e le iniziative degli organi della Comunità,
– rispettare la dignità morale e le funzioni degli altri soci come pure la denominazione e i simboli della Comunità,
– contribuire attivamente alla promozione delle finalità della Comunità,
– pagare le quote sociali del sodalizio, conformemente alla delibera dell’Assemblea.
Articolo 18 – Cessazione dello status di socio
Lo status di socio della Comunità cessa:
– per rinuncia, previa dichiarazione scritta presentata al Comitato Esecutivo
– per decesso del socio
– per cancellazione dall’elenco dei soci
Articolo 19
Il socio della Comunità può essere espulso qualora trasgredisca in maniera grave, all’interno o fuori dalla Comunità, le disposizioni del presente Statuto o per comportamento scorretto, tale da provocare un grave danno morale o materiale alla Comunità o agli interessi della Comunità Nazionale Italiana.
Il procedimento di cancellazione dall’evidenza dei soci può essere promosso dal Comitato Esecutivo. Il socio può presentare ricorso contro tale delibera entro 15 giorni al Comitato di controllo dell’Associazione.
La delibera del Comitato di controllo, presa dalla maggioranza dei presenti, è definitiva.
Articolo 20
I soci della Comunità si assumono obblighi e responsabilità previsti dalla legge e da altre normative giuridiche come pure dal presente Statuto e da altri atti della Comunità.
I soci della Comunità rispondono disciplinarmente per la violazione dei seguenti obblighi e responsabilità:
– violazione degli obblighi di legge ed altri obblighi relativi all’operato della Comunità,
– mancato rispetto delle disposizione statutarie,
– mancato rispetto delle delibere degli organi di gestione della Comunità,
– mancato espletamento degli obblighi assunti,
– espletamento irresponsabile degli obblighi assunti, tale da causare danni materiali alla Comunità,
– uso illegale o irresponsabile del patrimonio della Comunità,
– screditamento della Comunità.
Articolo 21
La responsabilità disciplinare dei soci viene definita nella procedura disciplinare.
La procedura disciplinare può venir avviata da qualsiasi socio della Comunità.
Il procedimento disciplinare è condotto dal Comitato di controllo che stabilisce le misure disciplinari.
Articolo 22
Nel corso della procedura disciplinare vengono definite le circostanze in cui il socio ha violato gli obblighi e le responsabilità, la gravità dell’atto ed i danni subiti dalla Comunità.
Articolo 23
Dipendentemente dalla gravità della violazione, le sanzioni disciplinari che possono venir inflitte sono le seguenti:
– ammonizione,
– espulsione dall’Assemblea,
– espulsione dalla Comunità.
La delibera sulla sanzione disciplinare deve essere argomentata.
Articolo 24
Il socio della Comunità a cui è stata inflitta la sanzione disciplinare di espulsione dalla Comunità ha il diritto di presentare ricorso all’Assemblea della Comunità entro 15 giorni dalla notifica della delibera.
L’Assemblea della Comunità ha l’obbligo di evadere il ricorso entro 30 giorni dalla notifica del ricorso stesso.
La delibera dell’Assemblea relativa all’espulsione è inappellabile.
X – ORGANIZZAZIONE INTERNA
Articolo 25
Il Comitato Esecutivo dell’Associazione può costituire sezioni e gruppi come organismi di lavoro ausiliari per lo svolgimento delle varie attività dell’Associazione (arte, cultura, economia, sport, questioni religiose, ecc. o ad. es. pensionati, soci laureati, giovani, fedeli, imprenditori, ecc.).
Ogni sezione e gruppo hanno un responsabile che li rappresenta e organizza l’attività. I responsabili scelti nell’ambito delle determinate sezioni e gruppi devono essere confermati dal Comitato Esecutivo. Ogni attività della sezione e del gruppo deve ottenere il previo consenso del Comitato Esecutivo.
L’Assemblea dell’Associazione può istituire delle commissioni incaricate di seguire determinate attività d’interesse generale per l’Associazione (informazione, educazione e istruzione, ecc.), oppure per lo svolgimento di determinati compiti. Ogni commissione ha il proprio presidente che è eletto dall’Assemblea dell’Associazione.
Le sezioni, le commissioni e i gruppi non sono persone giuridiche. Il loro numero non è costante e possono essere costituite e sciolte in base alle condizioni createsi.
XI – GESTIONE E ORGANI DELLA COMUNITÀ
Articolo 26 – Gli organi della Comunità
Gli organismi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dell’Associazione (in seguito Assemblea),
– il Presidente dell’Assemblea,
– il Vicepresidente dell’Assemblea,
– il Comitato Esecutivo,
– il Presidente dell’Associazione che è allo stesso tempo Presidente del Comitato Esecutivo,
– il Vicepresidente dell’Associazione che è allo stesso tempo Vicepresidente del Comitato Esecutivo,
– il Comitato di controllo.
Il mandato di tutti gli organismi è quadriennale e inizia al momento della loro nomina.
Il Presidente dell’Associazione, che è allo stesso tempo Presidente del Comitato Esecutivo e il Presidente dell’Assemblea possono essere eletti al massimo per due mandati consecutivi.
Articolo 27 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo supremo della Comunità.
L’Assemblea è composta da 29 consiglieri eletti a suffragio diretto e libero.
Le procedure di candidatura e tutte le attività preelettorali ed elettorali vengono definite dal Regolamento elettorale.
L’Assemblea è composta dai candidati che hanno ottenuto singolarmente il maggior numero di voti.
Il Presidente dell’Assemblea indice le elezioni al minimo 60 giorni prima della scadenza del mandato.
La seduta costitutiva della neoeletta Assemblea deve tenersi al più tardi entro 60 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati e viene convocata dal Presidente dell’Assemblea uscente o dal membro neoeletto più anziano.
Articolo 28 – Le competenze dell’Assemblea
L’Assemblea dell’Associazione:ù
– approva lo Statuto e le sue integrazioni e modifiche, il Regolamento di procedura degli organismi dell’associazione, il Regolamento elettorale, il programma di attività, il piano finanziario, come pure tutti gli altri atti generali dell’Associazione,
– elegge e revoca i rappresentanti autorizzati e gli altri organismi dell’Associazione,
– esamina le relazioni e delibera sulle proposte del Comitato Esecutivo e stabilisce le direttrici per l’operato delle commissioni,
– esamina le relazioni del Comitato di controllo,
– esamina le relazioni sull’operato del Comitato Esecutivo,
– esamina le relazioni riguardanti l’attività dell’Associazione inviate all’Assemblea dai soci e dagli altri organismi dell’Associazione,
– delibera sulle proposte e richieste dei soci dell’Associazione e degli altri organismi,
– nomina le commissioni permanenti e ad hoc incaricate di seguire determinate attività d’interesse generale per l’Associazione (informazione, educazione e istruzione, ecc.) oppure per lo svolgimento di determinati compiti ed esamina le loro relazioni,
– nomina gli organismi elettorali e stabilisce i termini per lo svolgimento delle elezioni nonché delibera sull’indizione di referendum,
– fornisce l’interpretazione originale dello Statuto e degli altri atti generali dell’Associazione,
– delibera sul cambiamento di sede dell’Associazione,
– delibera sulla cessazione dell’attività dell’Associazione,
– stabilisce l’ammontare della quota associativa,
– nomina e revoca il liquidatore che non deve essere socio dell’Associazione,
– delibera sull’associazione in federazioni, comunità, reti e altre forme di associazionismo,
– approva il piano di lavoro e il piano finanziario per l’anno solare venturo e la relazione sull’operato nell’anno solare precedente,
– approva il bilancio finanziario annuale,
– delibera in merito al cambiamento degli scopi e delle attività, alle attività economiche, alla cessazione dell’attività e alla ripartizione del patrimonio rimanente dell’associazione,
– delibera in merito ad altre questioni per le quali lo Statuto non stabilisce la competenza di altri organismi dell’Associazione.
Articolo 29
L’Assemblea dell’Associazione alla prima riunione elegge con voto segreto il Presidente dell’Associazione, che è allo stesso tempo il Presidente del Comitato Esecutivo, il Presidente dell’Assemblea, il vicepresidente dell’Assemblea, il vicepresidente del Comitato Esecutivo, il Presidente e i membri del Comitato di controllo.
Nel caso in cui alla prima sessione dell’Assemblea non siano eletti gli organismi e i suoi membri di cui al comma precedente di questo articolo, il Presidente dell’Assemblea, o nel caso questi non sia stato nominato, il membro più anziano dell’Assemblea, ha il dovere, entro il termine di ulteriori 30 giorni dalla prima convocazione dell’Assemblea, di convocare una nuova riunione dell’Assemblea per l’elezione degli organismi e dei membri che non sono stati nominati alla riunione assembleare precedente.
Nel caso in cui neanche durante la seconda convocazione dell’Assemblea non siano eletti tutti gli organismi e i loro membri prestabiliti, il Presidente dell’assemblea, o nel caso questi non sia stato nominato, il membro più anziano dell’Assemblea, ha il dovere di indire le elezioni anticipate nel più breve tempo possibile, il tutto in conformità con lo Statuto e gli atti interni dell’Associazione.
Articolo 30 – Tipi, convocazione, delibere e attività dell’Assemblea
L’Assemblea può essere ordinaria, elettorale e straordinaria.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Assemblea. In caso di assenza del Presidente dell’Assemblea, presiede il Vicepresidente dell’Assemblea.
Le riunioni ordinarie sono convocate dal Presidente dell’Assemblea, almeno due volte l’anno.
Le riunioni straordinarie sono convocate dal Presidente dell’Assemblea su sua iniziativa o su proposta argomentata di almeno un terzo dei suoi membri, di almeno 50 soci ordinari dell’Associazione, del Comitato Esecutivo o del Comitato di controllo.
Nel corso della sessione straordinaria si discute esclusivamente delle questioni per cui è stata indetta.
Di regola, le sessioni sono pubbliche.
Nella delibera di convocazione dell’Assemblea il Presidente dell’Assemblea stabilisce la data e il luogo di svolgimento della riunione e propone l’ordine del giorno.
Nel caso in cui il mandato degli organi comunitari sia scaduto, l’Assemblea viene convocata dalla persona addetta alla rappresentanza che è iscritta all’ultimo posto del Registro delle associazioni oppure da almeno 5 soci comunitari iscritti nell’elenco dei soci prima della scadenza del mandato degli organi comunitari.
Nella richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria, i proponenti hanno l’obbligo di proporre l’Ordine del giorno della sessione.
Se il Presidente dell’Assemblea non convoca la riunione dell’Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4 del presente articolo, la seduta straordinaria dell’Assemblea sarà convocata dal proponente (la delibera di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento della riunione).
Per ogni sessione dell’Assemblea deve essere redatto un verbale che si custodisce nell’Archivio della Comunità.
L’Assemblea è deliberativa se alla sessione è presente la maggioranza dei suoi membri e precisamente 15 membri.
Se per le singole deliberazioni non è stabilito diversamente dallo Statuto o dal Regolamento di procedura, l’Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti (nel seguito del testo: “maggioranza semplice”).
Lo Statuto e gli Indirizzi programmatici vengono approvati se per esse votano la metà più uno dei membri dell’ Assemblea eletti (maggioranza assoluta).
Di regola, il voto è palese.
Su proposta dei membri dell’Assemblea e con l’approvazione della maggioranza dei membri presenti, si può procedere alla votazione a scrutinio segreto.
L’operato dell’Assemblea è stabilito dal Regolamento di procedura dell’Assemblea.
Articolo 31
Il membro che non intende più far parte dell’Assemblea, deve presentare al Presidente della
stessa, per iscritto, le proprie dimissioni debitamente argomentate.
Nei confronti del membro dell’Assemblea che senza un giustificato motivo non partecipa alle riunioni per più di 12 mesi, su delibera del Comitato di controllo in base al procedimento disciplinare, si applica la misura di esclusione dall’Assemblea.
Il seggio dell’Assemblea rimasto vacante, viene assegnato al candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.
Il membro dell’Assemblea che per forza di legge, nel corso del mandato venga privato delle capacità d’agire, viene sostituito dal candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.
Articolo 32 – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Il Presidente dell’Assemblea:
– presiede e guida i lavori dell’Assemblea dell’Associazione,
– rappresenta l’Associazione nelle relazioni con le altre Comunità degli italiani, con l’Unione italiana, con l’Università popolare di Trieste, con gli organismi dell’amministrazione e dell’autogoverno locali, ecc. in conformità con le disposizioni statutarie,
– proclama e firma gli atti, le delibere e le conclusioni dell’Assemblea,
– indice le elezioni,
– gestisce le attività dell’associazione in conformità con lo Statuto e con le delibere dell’Assemblea,
– recapita il verbale della riunione ordinaria dell’Assemblea all’ufficio amministrativo competente,
– svolge le altre attività in conformità alle leggi, allo Statuto e agli atti dell’Associazione.
Articolo 33 – Il Vicepresidente dell’Assemblea
Nel caso d’inabilità temporanea o di privazione delle capacità gestionali del Presidente dell’Assemblea, lo sostituisce il Vicepresidente.
Nel caso d’incapacità permanente o di morte del Presidente dell’Assemblea, il vicepresidente svolge la funzione di Presidente fino allo scadere del mandato dell’Assemblea, salvo che la stessa non stabilisca diversamente.
Il Presidente dell’Assemblea, il Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo o l’Assemblea dell’Associazione possono autorizzare anche altri membri dell’Assemblea o dell’Associazione a rappresentare l’Associazione in occasioni specifiche. Il Presidente può autorizzare i vicepresidenti o altre persone a svolgere determinati compiti in suo nome anche in azioni legali.
Articolo 34 – Elezione e revoca/dimissioni del Presidente/Vicepresidente dell’Assemblea
Il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea sono membri dell’Assemblea e non possono essere membri di altri organismi dell’Associazione.
Il Presidente dell’Assemblea è eletto con voto segreto e a maggioranza assoluta di voti dell’Assemblea.
L’Assemblea elegge il Vicepresidente dell’Assemblea su proposta del suo Presidente, con voto segreto e a maggioranza assoluta.
Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati anche prima dello scadere del mandato dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea (voto di sfiducia), su proposta argomentata di almeno un terzo dei membri.
In caso di revoca del Presidente dell’Assemblea, la funzione di Presidente dell’Assemblea è assunta dal Vicepresidente dell’Assemblea, fino all’elezione del nuovo Presidente dell’Assemblea. In caso di revoca pure del Vicepresidente dell’Assemblea, la funzione di Presidente dell’Assemblea è assunta dal membro più anziano dell’Assemblea, fino all’elezione del nuovo Presidente dell’Assemblea. Lo stesso è valido anche in caso di dimissioni del Presidente dell’Assemblea.
Il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea hanno il diritto di presentare le dimissioni all’Assemblea, con motivazione scritta. Il Presidente dell’Assemblea ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni degli stessi per permettere la nomina del nuovo Presidente dell’Assemblea e/o del nuovo Vicepresidente. Nel caso in cui alla riunione convocata dell’Assemblea non si riesca a eleggere il nuovo Presidente dell’Assemblea e/o il nuovo Vicepresidente, Il Presidente dell’Associazione ha l’obbligo di convocare nuovamente l’Assemblea entro ulteriori 30 giorni per le corrispondenti elezioni. Nel caso in cui neanche in questa seconda convocazione dell’Assemblea non sia eletto il Presidente dell’Assemblea, si devono indire elezioni straordinarie nel più breve tempo possibile, il tutto in conformità con lo Statuto e con gli atti interni dell’Associazione.
In caso di dimissioni o di revoca, il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea hanno il dovere di svolgere le attività correnti e urgenti fino all’elezione dei loro successori a questi incarichi.
Articolo 35 – IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e risponde del suo operato all’Assemblea.
Il Comitato Esecutivo è formata dal suo Presidente, che è allo stesso tempo anche Presidente dell’Associazione, dal Vicepresidente del Comitato Esecutivo, che è allo stesso tempo anche Vicepresidente dell’Associazione e da un minimo di cinque membri.
Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato Esecutivo devono essere eletti tra i membri dell’Assemblea.
Il Presidente del Comitato Esecutivo propone la composizione della stessa entro dieci giorni dalla nomina e la sottopone al Presidente dell’Assemblea.
Il Presidente del Comitato Esecutivo ha il diritto di proporre all’Assemblea modifiche alla composizione del Comitato Esecutivo in qualsiasi momento nel corso del mandato.
La composizione del Comitato Esecutivo è approvata dall’Assemblea a maggioranza assoluta.
Articolo 36 – Campo d’attività del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo opera nei seguenti settori permanenti:
– lingua, educazione ed istruzione;
– informazione e editoria;
– cultura, arte e manifestazioni culturali;
– scienza e ricerca scientifica;
– economia, finanze e bilancio;
– attività sociali, sportive, religiose e sanitarie.
L’Assemblea può proporre pure altri campi d’attività.
Il Comitato Esecutivo stabilisce autonomamente, tra i suoi membri, i portatori di ciascun settore d’attività. Può avvalersi di collaboratori esperti esterni in specifici settori, permanentemente o temporaneamente.
Articolo 37 – Le competenze del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo:
– propone il programma di attività, il piano finanziario e gli altri atti all’approvazione dell’Assemblea,
– realizza il programma di attività ed esegue i compiti derivanti dalle delibere e dagli atti dell’Assemblea,
– recapita all’Assemblea il bilancio periodico e annuale dell’Associazione,
– controlla l’iscrizione dei soci e il pagamento delle quote associative,
– delibera riguardo all’iscrizione dei soci nominali, sostenitori e onorari,
– in conformità con le delibere dell’Assemblea amministra i beni dell’Associazione,
– si prende cura di tutte le questioni riguardanti gli ambienti sociali,
– promuove, coordina e incentiva le attività dell’Associazione e dei suoi soci,
– svolge i compiti affidategli dall’Assemblea,
– delibera sulle attività delle sezioni e dei gruppi,
– sottopone le relazioni sul proprio operato all’Assemblea e al Comitato di controllo,
– realizza i fini dell’Associazione stabilite dal presente Statuto, in stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Associazione,
– delibera riguardo alle trattative e alla stipulazione di contratti concernenti le iniziative economiche,
– può nominare gruppi di lavoro o singoli membri dell’Associazione per lo svolgimento dei compiti stabiliti dal presente articolo,
– svolge le altre attività e compiti definiti dal presente Statuto e dagli atti dell’Assemblea.
Articolo 38 – Le sedute del Comitato Esecutivo
Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.
Il Presidente del Comitato Esecutivo convoca le riunioni del Comitato di propria iniziativa o su proposta argomentata di un membro del Comitato Esecutivo o del Comitato di controllo. Le riunioni si possono svolgere se è presente la maggioranza dei membri.
Le delibere del Comitato Esecutivo sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto e deliberazione, il Presidente dell’Assemblea, il Vicepresidente dell’Assemblea e il Presidente del Comitato di controllo, come pure altre persone invitate.
Eccezionalmente, in casi urgenti e particolarmente giustificati, il Comitato Esecutivo può tenere le riunioni anche telefonicamente, come pure tramite consultazione elettronica dei membri. Le delibere prese in questo modo devono essere approvate dalla maggioranza di tutti i membri del Comitato Esecutivo (maggioranza assoluta).
Articolo 39 – Le competenze del Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo
Il Presidente dell’Associazione è allo stesso tempo anche Presidente del Comitato Esecutivo.
Il Presidente dell’Associazione guida e coordina le attività dell’organo, lo rappresenta e:
– rappresenta e opera in nome dell’Associazione in conformità con le disposizioni dello Statuto,
– risponde della legalità dell’operato dell’Associazione in conformità con le disposizioni dello Statuto,
– guida le attività dell’Associazione in conformità con lo Statuto, le delibere dell’Assemblea e le delibere del Comitato Esecutivo,
– è responsabile della presentazione della proposta di relazione finanziaria annuale all’Assemblea,
– stipula contratti e intraprende azioni legali in nome e per conto dell’Associazione,
– è responsabile dell’elenco di evidenza dei soci dell’Associazione e dell’aggiornamento dello stesso,
– tiene l’evidenza del pagamento delle quote associative e firma le tessere di socio,
– prepara, convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo,
– firma le delibere e gli altri atti derivanti dalle delibere del Comitato Esecutivo,
– firma i resoconti finanziari dell’Associazione,
– è responsabile dell’impiego dei mezzi materiali per i fini previsti e della gestione finanziaria e materiale a norma di legge dell’Associazione,
– supervisiona e controlla l’operato del servizio amministrativo dell’Associazione,
– controlla la fatturazione dei crediti da terzi,
– segue direttamente, supervisiona e controlla tutte le attività economiche dell’Associazione,
– segue direttamente le attività delle imprese fondate dall’Associazione con altre persone fisiche o giuridiche ed esamina, con l’aiuto di esperti, la loro gestione finanziaria,
– co-rappresenta l’Associazione, assieme al Presidente dell’Assemblea, nelle relazioni con le altre Comunità degli italiani, con l’Unione italiana, con l’Università popolare di Trieste, con gli organismi dell’amministrazione e dell’autogoverno locale, ecc. in conformità con le disposizioni dello Statuto.
Articolo 40 – Il Vicepresidente del Comitato Esecutivo:
Il Vicepresidente del Comitato Esecutivo è allo stesso tempo anche Vicepresidente dell’Associazione.
Nel caso in cui il Presidente del Comitato Esecutivo è temporaneamente inabile o privato della capacità giuridica, lo sostituisce il Vicepresidente.
Nel caso d’inabilità permanente o di morte del Presidente del Comitato Esecutivo il Vicepresidente svolge la funzione di Presidente fino allo scadere del mandato del Comitato Esecutivo, salo che non sia stabilito diversamente.
Articolo 41 – Revoca e dimissioni del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Comitato Esecutivo
Il Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo, il Vicepresidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo e i membri del Comitato Esecutivo possono essere revocati dall’incarico prima dello scadere del mandato con delibera dell’Assemblea su proposta di 1/3 (un terzo) dei membri. La delibera di revoca del mandato è presa con voto segreto e a maggioranza assoluta.
Se la proposta di revoca del mandato è diretta soltanto nei confronti del Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo, la delibera di revoca riguarda tutta il Comitato Esecutivo. Lo stesso è valido anche in caso di dimissioni del Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo.
I membri del Comitato Esecutivo hanno diritto di presentare le dimissioni da membri del Comitato Esecutivo.
In caso di revoca o di dimissioni, i membri del Comitato Esecutivo cui scade il mandato hanno il dovere di svolgere le attività correnti fino all’elezione dei nuovi membri del Comitato.
Il Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo ha il diritto di presentare le proprie dimissioni all’Assemblea, con argomentazione scritta, mentre il Presidente dell’Assemblea ha il dovere di convocare l’Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni per la nomina del nuovo Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo. Nel caso in cui all’Assemblea convocata non si riesca a eleggere il nuovo Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo, il Presidente dell’Assemblea ha il dovere di convocare una nuova Assemblea per la corrispondente elezione entro i seguenti 30 giorni. Nel caso in cui neanche in questa seconda convocazione dell’Assemblea non si riesca a eleggere il Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo, si devono indire le elezioni anticipate entro 60 giorni, il tutto in conformità con lo Statuto e con gli atti interni dell’Associazione.
In caso di revoca o di dimissioni, il Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo ha il dovere di svolgere le attività correnti e improrogabili fino all’elezione del suo successore a questo incarico.
Nel caso di dimissioni o revoca del mandato di un membro del Comitato Esecutivo, il Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo nominerò un’altra persona e richiederà l’approvazione dell’Assemblea entro 30 giorni dalla delibera.
XII – CONTROLLO DELL’OPERATO E COMMISSIONE DI CONTROLLO
Articolo 42
I soci della Comunità controllano l’operato della stessa.
Se un socio o un organo della Comunità considera che la Comunità ha violato lo Statuto o altri atti comunitari, è autorizzato a presentare istanza in forma scritta alla Commissione di controllo e richiedere che le irregolarità vengano eliminate.
Articolo 43 – Il Comitato di controllo
Il Comitato di controllo ha tre membri, incluso il Presidente.
Il Comitato di controllo è l’organo di controllo e l’istanza d’appello della Comunità.
Il Comitato di controllo delibera sulla legalità e la conformità degli atti e delle decisioni rispetto allo Statuto ed agli altri atti comunitari.
Il Comitato di controllo procede su richieste e ricorsi dei soci dell’Associazione e dei suoi organismi, nonché di propria iniziativa. Quando procede in merito ai ricorsi su singole delibere riguardanti i diritti e i doveri dei soci dell’Associazione, ha la funzione di organo di seconda istanza e le sue delibere nel procedimento presso gli organismi dell’Associazione sono definitive. I ricorsi sulla violazione di singoli diritti e doveri possono essere presentati al più tardi entro 30 giorni dalla conoscenza della delibera impugnata.
Il Comitato di controllo sorveglia soprattutto:
– l’applicazione delle disposizioni dello Statuto e degli altri atti dell’Associazione,
– la realizzazione dei diritti e lo svolgimento dei doveri dei soci dell’Associazione,
– la gestione finanziaria e l’impiego dei mezzi materiali dell’Associazione.
Il Comitato di controllo intraprende le misure per prevenire le azioni che danneggiano moralmente o materialmente l’Associazione, nonché l’alienazione dei mezzi dell’Associazione.
Tutti gli organismi dell’Associazione hanno l’obbligo di permettere al Comitato di controllo la visione degli atti e di fornirgli le necessarie informazioni sulla loro attività. Il Comitato di controllo presenta una volta l’anno la relazione scritta sul controllo svolto al Comitato Esecutivo e alla riunione ordinaria dell’Assemblea dell’Associazione, mentre può richiedere pure la sua convocazione straordinaria ai sensi dell’articolo 30 comma 4.
Il Comitato di controllo delibera sulla soluzione delle vertenze e dei conflitti d’interesse nell’ambito dell’Associazione.
Articolo 44
Il Comitato dei garanti si riunisce secondo le necessità.
Il suo Presidente convoca le riunioni, di propria iniziativa oppure su richiesta motivata di uno dei membri.
Il Presidente del Comitato dei garanti prepara, guida e coordina i lavori dell’organo e lo rappresenta.
Le delibere di questo organo vengono approvate a maggioranza dei suoi membri.
Articolo 45 – Il Presidente e i membri del Comitato dei garanti
I membri del Comitato dei garanti sono soci della Comunità e non possono far parte di nessun altro organo comunitario, a eccezion fatta per l’Assemblea.
Il Presidente e i membri di quest’organo vengono eletti dall’Assemblea, su proposta del Presidente della Comunità, con voto segreto e a maggioranza assoluta.
Ogni membro dell’organo può venir revocato dall’Assemblea, su proposta motivata di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea e con approvazione a maggioranza assoluta.
Ciascun membro di quest’organo può dimettersi dall’incarico, presentando una motivazione scritta al Presidente della Comunità.
Articolo 46
Dopo aver appurato significative irregolarità nel comportamento degli organismi dell’Associazione o pesanti violazioni dei diritti dei soci, il Comitato di controllo è autorizzato a richiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria. Il Presidente dell’Assemblea ha il dovere di agire in base alla proposta del Comitato di controllo e di convocare l’Assemblea al più tardi entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della proposta. Nel caso le irregolarità non siano rimosse nell’ulteriore termine di 30 giorni, il socio può intentare causa presso il tribunale comunale competente in base alla sede dell’Associazione.
XIII – I REFERENDUM
Articolo 47
L’Assemblea della Comunità, con particolare delibera, ha la facoltà di indire il referendum, esteso a tutti i soci aventi diritto di voto, su questioni essenziali che riguardano esclusivamente i soci della Comunità di nazionalità italiana o di madrelingua e di cultura italiane.
La proposta per l’indizione del referendum può venire avanzata da almeno un terzo dei membri dell’Assemblea, da almeno 50 soci effettivi (mediante sottoscrizione) o dal Comitato Esecutivo.
Articolo 48
La delibera con cui si indice il referendum dev’essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea.
La delibera deve specificare in modo chiaro la questione alla quale gli elettori sono chiamati a rispondere con un „SÌ“.
Il referendum è valido se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto. In tal caso la proposta referendaria è approvata se la maggioranza dei votanti ha risposto „SÌ“.
XIV – I SERVIZI AMMINISTRATIVO E TECNICO
Articolo 49
La Comunità ha un proprio servizio amministrativo e tecnico.
La struttura interna e le competenze di questo Servizio si stabiliscono tramite particolare delibera dell’ Assemblea.
Il presidente del Comitato Esecutivo sovrintende alla legalità, all’ efficienza e alla regolarità di espletamento delle mansioni amministrative ed ausiliarie, prendendo le opportune misure disciplinari in caso di necessità.
Il presidente del Comitato Esecutivo sovrintende ai lavori dei servizi tecnici e ausiliari comuni e all’operato dei dipendenti e dei collaboratori.
Articolo 50
L’ assunzione di personale amministrativo ed ausiliario, la definizione dei loro diritti e doveri si effettua in base alla Legge sul lavoro e alle altre normative vigenti in materia.
Il Presidente dell’Associazione / Comitato Esecutivo è autorizzato a stipulare in nome dell’Associazione i contratti di lavoro e gli altri tipi di contratto ed è responsabile del loro adempimento.
Articolo 51
Il Comitato Esecutivo bandirà un concorso, sceglierà e assumerà a tempo determinato/indeterminato i dipendenti e i collaboratori.
XV – IL PATRIMONIO E LE FONTI DI FINANZIAMENTO
Articolo 52
Sono introiti della Comunità:
– le donazioni e le sovvenzioni dai bilanci della Città di Fiume, della Regione litoraneo-montana e della Repubblica di Croazia, come pure dal bilancio della Repubblica Italiana per il tramite dell’ Unione Italiana;
– i contributi e le donazioni di società commerciali, istituzioni, associazioni e singoli cittadini;
– gli introiti derivanti da attività proprie;
– gli utili delle società commerciali e di altre istituzioni, di cui la CIP è fondatore;
– le quote d’ iscrizione dei soci;
– gli introiti derivanti dalla proprietà;
– le entrate derivanti da progetti e programmi finanziati da fonti pubbliche e indirizzate al conseguimento del bene comune;
-i beni mobili e immobili di proprietà della Comunità;
– altri diritti patrimoniali e crediti;
– gli introiti da altre fonti.
Tutte le entrate della Comunità possono venir impiegate esclusivamente per lo svolgimento delle attività stabilite dallo Statuto, conformemente alle leggi.
Articolo 53
La delibera di acquisto e alienazione del patrimonio dell’Associazione fino all’importo di 50.000,00 kn (cinquantamila kune) è presa dal Comitato Esecutivo dell’Associazione, mentre per il patrimonio il cui valore supera questo importo delibera l’Assemblea, e il Comitato Esecutivo esegue e rende operativa tale delibera.
Articolo 54
La Comunità tiene i libri contabili e redige le relazioni finanziarie tenendo conto della normativa vigente sulla contabilità delle associazioni senza scopo di lucro della Repubblica di Croazia. La contabilità può venir affidata a persone autorizzate esterne.
La Comunità redige il Piano finanziario annuale che comprende tutte le entrate e le uscite relative alle attività programmate.
Il Presidente della Comunità ha il diritto Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom udruge.
XVI – ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI ED ASSOCIAZIONI
Articolo 55
La Comunità può aderire come membro collettivo e in conformità alla normativa vigente ad altre associazioni nella Repubblica di Croazia e all’estero, come pure ad organizzazioni internazionali, se tramite l’adesione si contribuisce al conseguimento delle finalità fondamentali della Comunità, ovvero si migliora la posizione degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana.
L’Assemblea delibera sulle adesioni di cui al precedente comma, a maggioranza assoluta.
Articolo 56
La Comunità può aderire ad associazioni e collaborare con organizzazioni sia nella Repubblica di Croazia che all’estero conformemente ai suoi interessi.
La Comunità aderisce all’Unione Italiana come suo membro collettivo.
XVII – LA CESSAZIONE DELL’OPERATO DELLA COMUNITÀ E LA PROCEDURA RELATIVA AI BENI IN CASO DI CESSAZIONE
Articolo 57 – La cessazione dell’operato della Comunità
La Comunità cessa l’attività:
– con delibera dell’Assemblea sulla cessazione. L’Assemblea delibera in questo senso solo se tale decisione viene approvata tramite referendum, da almeno due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto
– nel caso in cui si fondi o si unisca ad un’altra associazione
– se è trascorso più del doppio del tempo previsto per la convocazione della sessione ordinaria dell’Assemblea ed essa non si è tenuta,
– con delibera passata in giudicato del tribunale competente relativa alla cessazione,
– iniziando la procedura fallimentare
– su richiesta di un socio, nel caso in cui il numero dei soci sia sceso sotto il numero di soci necessario alla fondazione di un’associazione, e l’organo competente della Comunità non abbia deliberato sull’iscrizione di nuovi soci, nel corso di un anno a partire dalla nastupanja te činjenice .
– negli altri casi previsti dalla Legge.
Articolo 58 – Il Liquidatore
Il Liquidatore rappresenta la CIP nel procedimento di liquidazione.
Il Liquidatore diventa l’ unico rappresentante legale dell’associazione e svolge le sue funzioni, in conformità alla legge, fino alla conclusione della procedura fallimentare e alla cancellazione dell’ associazione dal relativo registro.
Il Liquidatore viene eletto dall’Assemblea e rimane in carica fino alla revoca della sua nomina.
Il liquidatore è una persona fisica o giuridica, non deve necessariamente essere socio della Comunità, ma deve possedere le competenze necessarie a portare a termine il procedimento di liquidazione.
Articolo 59 – La procedura relativa ai beni in caso di cessazione delle attività
In caso di cessazione della Comunità, dopo la copertura di tutti i suoi debiti, delle spese di liquidazione, amministrative e giudiziarie, il patrimonio residuo della Comunità viene assegnato e diventa proprietà di un’associazione, di un’ente o di una fondazione che abbia finalità uguali o affini, in base a delibera dell’Assemblea conforme allo Statuto.
XVIII – LE MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DEI CONFLITTI D’INTERESSE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ
Articolo 60
In caso di controversie tra i soci della Comunità che rendano difficile o impossibile l’atttività comunitaria e che non si possa risolvere in armonia alle disposizioni previste dal presente Statuto, i soci della Comunità hanno l’obbligo di risolvere tali controversie in modo pacifico.
Nel caso in cui le controversie non si risolvano in modo pacifico, i soci della Comunità le risolvono presso il tribunale competente.
Articolo 61
I soci della Comunità devono essere dignitosi, onesti, coscienti, responsabili e imparziali in tutte le attività che riguardano la Comunità, mantenendo alta la propria credibilità e quella della Comunità.
Nell’espletare le attività comunitarie, i soci non devono mai porre il proprio interesse al di sopra dell’interesse della Comunità.
Articolo 62
Nel caso in cui gli interessi privati di un socio siano contrari a quelli della Comunità o nel caso in cui l’interesse privato influisca o possa influire sull’imparzialità nell’espletare le attività comunitarie, il socio della Comunità che si trovi in una situazione di conflitto d’interessi, ha l’obbligo di informarne immediatamente l’Assemblea e, se possibile, esimersi da ulteriore partecipazione a detta concreta attività.
XIX – RESPONSABILITÀ PER OBBLIGHI E DANNI
Articolo 63
In relazione ai suoi obblighi, la Comunità risponde con tutti i suoi beni.
I soci della Comunità e i membri dei suoi organi non rispondono per gli obblighi della Comunità.
Conformemente alla Legge, la Comunità può essere sottoposta a fallimento.
La Comunità e le persone autorizzate a rappresentarla, rispondono conformemente alla normativa generale vigente, relativa ai danni, in caso di danni causati alla Comunità o dalla Comunità nei confronti di terzi.
XX – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 64
Questo Statuto viene approvato dall’Assemblea, a maggioranza assoluta.
Lo Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.
Su iniziativa scritta di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea, di almeno 50 soci della Comunità (mediante sottoscrizione) o del Comitato Esecutivo, si possono apportare aggiunte e modifiche al presente Statuto, con la stessa procedura e maggioranza previste per la sua approvazione.
L’Assemblea interpreta le disposizioni statutarie e le formula con l’approvazione della maggioranza dei suoi membri.
Articolo 65
Con l’entrata in vigore del presente Statuto, cessa la validità del precedente Statuto del 2 settembre 2015.
L’Assemblea della Comunità emanerà al più presto possibile tutti gli altri atti necessari e adeguerà la sua attività in conformità alle disposizioni statutarie.
Articolo 66
Le disposizioni del presente Statuto si applicano dalla data della sua approvazione.